Art. 10
RegolamentoCapo I

Art. 10

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In vigore dal 6 ago 1865
Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, saranno sempre osservati i patti speciali, che fossero stabiliti nei contratti circa il luogo e le persone a cui debbono farsi le citazioni e notificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-10