Art. 139 · Per ogni piombo applicato si pagheranno cinque centesimi.
RegolamentoTitolo X

Art. 139

Abrogato139 / 162

Per ogni piombo applicato si pagheranno cinque centesimi.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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