Art. 95 · Sue attribuzioni quando il reggimento prende le armi.
RegolamentoCapo III

Art. 95

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Sue attribuzioni quando il reggimento prende le armi.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 355. Allorchè il reggimento prende le armi, egli consegna all'uffiziale superiore di servizio per essere presentata al tenente colonnello, e da questo al comandante del Corpo, una situazione numerica della forza sotto le armi conforme al modello n.° 12 da lui compilata e firmata dietro le situazioni avute dai furieri degli squadroni, o meglio ancora dietro ricognizione materiale della forza dei presenti in rango.
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