Regolamento›Capo III
Art. 94
48 / 413Attribuzioni dell'aiutante maggiore in 1.°
In vigore dal 1 giu 1864
§ 348. L'aiutante maggiore in 1.° è sempre scelto fra gli uffiziali distinti per condotta, per istruzione, e per conoscenza e zelo nel servizio, deve perciò serbare nell'esercizio delle sue incumbenze prudenza, ordine e precisione.
§ 349. Egli ha verso l'aiutante maggiore in 2.° e verso il piccolo stato maggiore, l'autorità ed i doveri del comandante di squadrone, sia rispetto alla disciplina, che all'amministrazione.
§ 350. Egli dirige l'ufficio di maggiorità, veglia sulla pulizia del quartiere, e tiene la contabilità in natura delle robe e delle suppellettili di caserma.
§ 351. Comunica ai sott'uffiziali e caporali del Corpo gli ordini relativi al servizio.
Attende alla loro istruzione teorica e pratica, ed a quella del plottone istruttori.
Osserva attentamente il loro carattere e il loro modo di servire, nella parte che lo concerne, onde essere in grado di ragguagliarne i superiori quando ne fosse richiesto.
§ 352. Dirige, secondo gli ordini e le istruzioni del comandante del Corpo, la mensa dei sott'uffiziali, vegliando con sollecitudine al loro benessere, sia essa a scotto presso i vivandieri del Corpo, ovvero ad economia.
§ 353. Come direttore della musica, procura che il capo-musica ed i musicanti soddisfacciano con zelo agli obblighi loro, così nella composizione e nell'esecuzione dei pezzi di musica, come nell'istruzione degli allievi, e dei musicanti meno capaci.
Veglia similmente sulla speciale istruzione dei trombettieri ed allievi trombettieri.
§ 354. L'aiutante maggiore in 1.° annunzia agli uffiziali gli arresti loro inflitti, e la loro liberazione.
Storico versioni
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