Regolamento›Capo II
Art. 93
16 / 413Norme generali al deposito unito agli squadroni attivi.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 346. Quando il Deposito è richiamato presso gli squadroni attivi, il suo comandante rientra nell'immediata dipendenza del colonnello per tutto quanto ha tratto al personale, alla disciplina ed all'istruzione del Deposito stesso, e continua a presiedere il Consiglio d'amministrazione.
§ 347. L'andamento dell'amministrazione sarà regolato come se fosse il Deposito lontano dal Corpo, fino a che il Ministero non disponga altrimenti.
Ma trattandosi di operazioni relative agli affidamenti, agli arruolamenti di volontari o di surrogati, agli assoldamenti, ai congedi, ed alle proposte di ammissione alla giubilazione od alla riforma, esse dovranno bensì farsi dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dei regolamenti in vigore, ma coll'intervento del comandante del Corpo, il quale, in tale occasione, assumerà la presidenza del Consiglio.
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