Regolamento›Capo II
Art. 91
14 / 413Doveri del luogotenente colonnello o maggiore relatore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 328. Al luogotenente colonnello, o maggiore relatore, è affidata la direzione dell'amministrazione e della contabilità del Corpo.
Veglia perciò su tutti gli uffiziali e gli altri militari addetti all'amministrazione, sia riguardo al perfetto adempimento delle loro incumbenze, sia riguardo alla loro condotta privata.
§ 329. Si accerta spesso personalmente dell'esistenza in magazzino delle robe apparenti dai registri, e della loro conservazione in buono stato.
Visita in ogni trimestre le suppellettili di caserma, e le altre robe in distribuzione presso le compagnie, gli uffici, le scuole, le sale d'istruzione, l'infermeria, le camere di punizione, ecc., parificandole coi registri rispettivi di caricamento, e ne fa particolareggiata relazione al comandante del Corpo.
§ 330. Verifica sovente i registri di contabilità che si tengono nel Corpo, onde accertarsi della loro perfetta regolarità, reprime le trascuranze che vi riconosca, e segnatamente le irregolarità anche leggiere che incontrasse a danno della truppa nei registri d'ordinario, che deve accuratamente esaminare in capo d'ogni mese.
Verifica similmente ogni sabato, autenticandolo con la sua firma, il registro delle riconoscenze postali modello n.° 43.
§ 331. Esercita severa vigilanza sull'infermeria del Corpo, sui militari che vi sono addetti, assicurandosi che gli ammalati vi siano bene assistiti, e che il capitano di ispezione, l'uffiziale direttore ed i medici adempiano con zelo i loro doveri, nè vi trattengano abusivamente ammalati che debbano curarsi negli ospedali, o uomini non ammalati e capaci di far servizio.
Egli esercita infine la stessa sorveglianza sull'infermeria-cavalli.
Storico versioni
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