Art. 89 · Loro attribuzioni e doveri in generale.
RegolamentoCapo II

Art. 89

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Loro attribuzioni e doveri in generale.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 320. Il luogotenente colonnello, ed il maggiore, hanno eguali doveri ed attribuzioni, salvo le eccezioni specialmente, ed in modo preciso indicate in questo regolamento. Partecipano in modo uguale alle istruzioni, alternano nel servizio ebdomadario del quartiere, e nella direzione dell'amministrazione, secondo prescrivono i regolamenti, senza però che sia menomata la subordinazione del grado di maggiore verso quello di luogotenente colonnello. § 321. Il luogotenente colonnello supplisce nel comando del reggimento il colonnello, ogniqualvolta questi ne sia mancante od assente, ovvero distratto per causa di servizio o di malattia. Quando però il luogotenente colonnello abbia il comando del deposito distaccato, aspetterà la decisione del Ministero in proposito prima di andare a prendere il comando del reggimento. § 322. Nelle licenze il luogotenente colonnello alterna esclusivamente col colonnello. Essendo nella sede del reggimento, il luogotenente colonnello concorre col colonnello nella formazione degli stati caratteristici dei maggiori, ed i maggiori concorrono col luogotenente colonnello e col colonnello alla formazione di quelli dei capitani, degli uffiziali subalterni del reggimento, come pure alla composizione delle liste di proposizione, e del quadro di avanzamento. § 323. Il luogotenente colonnello ed i maggiori hanno il comando di alcuni squadroni. Ad uno di essi è inoltre affidata la direzione dell'amministrazione presso gli squadroni attivi, quando sono distaccati dal deposito. § 324. Al luogotenente colonnello, o ad un maggiore, secondo che il Ministero lo giudicherà conveniente, sarà affidato il comando del deposito. L'uffiziale superiore rivestito di tale comando assume allora la direzione dell'amministrazione e della contabilità generale del Corpo; qualora il Ministero così prescriva fa le funzioni di relatore del consiglio principale d'amministrazione, e quando il reggimento sia distaccato dal deposito fa inoltre quelle di presidente del Consiglio stesso. § 325. Il luogotenente colonnello ed i maggiori dirigono in tempo di pace quella parte d'istruzione che verrà loro dal colonnello affidata, e vegliano sulla condotta di tutti gli uffiziali inferiori, studiandosi di conoscerne l'indole ed i meriti. Devono perfettamente conoscere i regolamenti militari, e principalmente quelli d'esercizio, d'amministrazione e di disciplina. Secondano il colonnello nel governo del Corpo per tutto quanto loro si appartiene, e devono adoperarsi in ogni occasione a renderne vieppiù salda ed efficace l'autorità.
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