Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 86
295 / 413Vigilanza sui cavalli di truppa, e loro riparto.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 311. Egli deve esercitare la massima vigilanza sulla salute dei cavalli, e provvedere specialmente a che non siano soverchiamente affaticati.
§ 312. Egli risponde al Governo, dei cavalli del proprio reggimento, come i capitani rispondono a lui di quelli del proprio squadrone.
Ricevendo cavalli di rimonta, li passa immediatamente in rassegna, assistito dal veterinario, onde accertarsi del loro stato di salute: quando poi fosse il caso che alcuno di essi sia affetto da malattia contagiosa, ed ove solo ne abbia il sospetto, ne ordina la segregazione, dandone immediato avviso al Ministero.
§ 313. Egli deve farne riconoscere dal veterinario i connotati, ed ove non sieno riscontrati esatti, sottopone le opportune osservazioni all'autorità superiore.
§ 314. Ultimato che sia il tempo fissato per la guarentigia, fa richiesta presso l'ufficio d'intendenza militare del bollo prescritto, onde farlo imprimere sulla coscia sinistra d'ogni cavallo, aggiungendovi pure il numero del reggimento; farà anche imprimere il numero di matricola sul piede sinistro anteriore.
§ 315. Ha cura di spedire al Ministero le dichiarazioni di cui ai modelli n.° 55 e 55 bis.
§ 316. Consulta il veterinario sui migliori sistemi di nutrizione, per rimetterli in buono stato di salute e renderli atti ad un pronto servizio.
§ 317. Egli addiviene tosto alla ripartizione di essi nei diversi squadroni, la quale, per quanto possibile, deve essere eguale in ciascuno dei medesimi, facendo, qualora lo giudicasse più utile nell'interesse del servizio, equiparare gli squadroni con cavalli vecchi.
Storico versioni
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