Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 83
292 / 413Relazioni coll'Ispettore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 302. Il comandante del Corpo tiene in sommo conto le istruzioni che riceve per iscritto dai Generali ispettori all'epoca dell'ispezione, come pure le loro osservazioni, ed all'ispezione successiva ne consegna loro una copia.
Però si avvertirà che le relazioni dei Corpi col Generale ispettore non sono già permanenti, ma circoscritte all'epoca dell'ispezione, o della missione speciale di cui questi fosse incaricato dal Ministro. Cessata l'ispezione o la missione, cessa pure ogni carteggio dei Corpi cogli ispettori per cose relative al servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-83