Art. 74 · Elenco delle principali attribuzioni del Comandando del Corpo.
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 74

283 / 413

Elenco delle principali attribuzioni del Comandando del Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 283. Spetta al comandante del Corpo di: a) Destinare i militari d'ogni grado suoi dipendenti agli squadroni, e ripartire fra essi i vari servizi, e le varie incumbenze a norma dei regolamenti; b) Promuovere ai posti di appuntato ed ai gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale e similmente ordinarne le rimozioni a tenore del seguente titolo III. c) Proporre l'arruolamento dei volontari a norma del § 162; d) Concedere le licenze ai sott'uffiziali, caporali e soldati, e promuovere quelle degli uffiziali a norma del regolamento; e) Denunciare i disertori § 198 e seguenti; f) Denunciare all'autorità competente i reati commessi da militari del Corpo o contro di essi, e generalmente vegliare sulla polizia del medesimo; g) Promuovere con indefessa alacrità l'istruzione del Corpo, e vegliare personalmente, e con particolare sollecitudine su quella degli uffiziali, a seconda anche di quanto è divisato alla parte 2.ª di questo regolamento; h) Vegliare sulle armi, sulla bardatura, sulla conservazione dei cavalli, sul corredo, sulla montura, e sulla retta ed accurata amministrazione del Corpo; i) Vegliare sulla condotta dei suoi subordinati, e segnatamente degli uffiziali; k) Vegliare sullo stato sanitario degli uomini e dei cavalli, sul vitto della truppa e sui foraggi, procurando di osservare in tutti i particolari del servizio quelle avvertenze e precauzioni che il medesimo consenta, e che possano conferire alla salute del soldato e dei cavalli, attenendosi al prescritto dei §§ 216 e 217. E generalmente procurare che ogni ramo del servizio proceda colla voluta regolarità e prontezza, che si osservino in ogni parte le leggi e i regolamenti militari, e soprattutto si mantenga costantemente inviolata la disciplina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-74