Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 74
283 / 413Elenco delle principali attribuzioni del Comandando del Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 283. Spetta al comandante del Corpo di:
a) Destinare i militari d'ogni grado suoi dipendenti agli squadroni, e ripartire fra essi i vari servizi, e le varie incumbenze a norma dei regolamenti;
b) Promuovere ai posti di appuntato ed ai gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale e similmente ordinarne le rimozioni a tenore del seguente titolo III.
c) Proporre l'arruolamento dei volontari a norma del § 162;
d) Concedere le licenze ai sott'uffiziali, caporali e soldati, e promuovere quelle degli uffiziali a norma del regolamento;
e) Denunciare i disertori § 198 e seguenti;
f) Denunciare all'autorità competente i reati commessi da militari del Corpo o contro di essi, e generalmente vegliare sulla polizia del medesimo;
g) Promuovere con indefessa alacrità l'istruzione del Corpo, e vegliare personalmente, e con particolare sollecitudine su quella degli uffiziali, a seconda anche di quanto è divisato alla parte 2.ª di questo regolamento;
h) Vegliare sulle armi, sulla bardatura, sulla conservazione dei cavalli, sul corredo, sulla montura, e sulla retta ed accurata amministrazione del Corpo;
i) Vegliare sulla condotta dei suoi subordinati, e segnatamente degli uffiziali;
k) Vegliare sullo stato sanitario degli uomini e dei cavalli, sul vitto della truppa e sui foraggi, procurando di osservare in tutti i particolari del servizio quelle avvertenze e precauzioni che il medesimo consenta, e che possano conferire alla salute del soldato e dei cavalli, attenendosi al prescritto dei §§ 216 e 217.
E generalmente procurare che ogni ramo del servizio proceda colla voluta regolarità e prontezza, che si osservino in ogni parte le leggi e i regolamenti militari, e soprattutto si mantenga costantemente inviolata la disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-74