Regolamento›Capo IX
Art. 72
256 / 413Del ruolo matricolare cavalli.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 280. Analogamente a quanto è prescritto dall'articolo precedente, ogni Corpo tiene anche un ruolo matricolare dei cavalli conforme al modello n.° 54, in cui siano esattamente accennati:
1.° Il numero di matricola di ciascun cavallo;
2.° Il nome ed il sesso;
3.° I connotati, cioè, mantello, contrassegni particolari, altezza;
4.° L'epoca della rimonta cui appartiene, l'origine, l'età;
5.° Lo squadrone cui è ascritto;
6.° Le variazioni subite.
§ 281. Delle variazioni occorse sia per autorizzazione, sia per ordine superiore o per deliberazione di Commissioni, come anche per casi straordinari, si dovrà sempre citare il relativo dispaccio, deliberazione o verbale, e per questi ultimi i documenti che valgano a constatarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-72