Art. 72 · Del ruolo matricolare cavalli.
RegolamentoCapo IX

Art. 72

256 / 413

Del ruolo matricolare cavalli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 280. Analogamente a quanto è prescritto dall'articolo precedente, ogni Corpo tiene anche un ruolo matricolare dei cavalli conforme al modello n.° 54, in cui siano esattamente accennati: 1.° Il numero di matricola di ciascun cavallo; 2.° Il nome ed il sesso; 3.° I connotati, cioè, mantello, contrassegni particolari, altezza; 4.° L'epoca della rimonta cui appartiene, l'origine, l'età; 5.° Lo squadrone cui è ascritto; 6.° Le variazioni subite. § 281. Delle variazioni occorse sia per autorizzazione, sia per ordine superiore o per deliberazione di Commissioni, come anche per casi straordinari, si dovrà sempre citare il relativo dispaccio, deliberazione o verbale, e per questi ultimi i documenti che valgano a constatarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-72