Regolamento›Capo IX
Art. 71
255 / 413Del rilascio di estratti matricolari, certificati od altri documenti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 279. È vietato ai Corpi di rilasciare ad autorità estranee al Dicastero della guerra estratti matricolari od altri simili documenti, eccettuati i casi in cui tali comunicazioni sono espressamente autorizzate dalle disposizioni in vigore, e quelle segnatamente che vengano regolarmente richieste dalle autorità giudiziarie; si possono però rilasciare estratti d'assento ai militari del Corpo che siano stati congedati.
È vietato ai militari di rilasciare attestati, o dichiarazioni per fatti o condotta di altri militari, senza che ne siano autorizzati dal Ministro della guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-71