Regolamento›Capo VIII
Art. 63
199 / 413Loro dipendenza. - Dichiarazione di domicilio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 250. Gli uffiziali in aspettativa sono, come gli uffiziali in servizio effettivo, soggetti alla subordinazione e disciplina militare, dipendono dall'autorità militare della Divisione e del Circondario ove rispettivamente risiedono, e per la via gerarchica di dette autorità ricevono gli ordini che li riguardano, e porgono al Ministero le loro domande.
§ 251. Laonde l'uffiziale che viene collocato in aspettativa deve dichiarare al comandante del Corpo, prima della sua partenza, il Circondario ed il comune ove intende eleggere il suo domicilio. Il detto comandante ne informa quindi il Ministero con apposito elenco.
§ 252. Giunto al Circondario di suo domicilio, l'uffiziale si presenterà al comandante militare del medesimo, dichiarandogli il comune ove si propone di far dimora.
§ 253. Simile dichiarazione dovrà fargli ogniqualvolta intende trasferire il suo domicilio in altro comune del Circondario, od in altro Circondario.
§ 254. Quando trasferisca il domicilio in altro Circondario, l'uffiziale, giunto che vi sarà, adempirà pure al prescritto del § 252.
§ 255. Similmente quando egli rientri al servizio effettivo, o ricerchi altro impiego o destinazione, dovrà pure avvisarne il comandante di Circondario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-63