Regolamento›Capo VII
Art. 60
189 / 413Liberalità - Spese di lusso.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 233. Sono severamente proibite le liberalità, e le largizioni del proprio, di qualunque specie esse siano, così in danaro come in natura, e sotto qualunque pretesto, per tutto quanto possa avere tratto al servizio militare. Epperciò s'intendono anche vietati assolutamente i banchetti, e le regalie d'ogni maniera, che talora si usarono in occasioni di promozioni di prime guardie o picchetti, di capo d'anno, o di altre simili circostanze.
Le male intese liberalità, che talun superiore si permettesse verso i subordinati, non potrebbero che alterare quel sentimento del dovere e dell'onore, e quello spirito d'abnegazione, a cui devono informarsi tutte le azioni del soldato.
§ 234. I comandanti di Corpo impediranno ogni spesa di lusso, che non convenga alla semplicità militare, ed alla facoltà di tutti, nè mai permetteranno balli di Corpo, o feste, senza superiore autorizzazione, vegliando anzi che non si assumano dagli uffiziali obblighi di spese collettive.
§ 235. È pur vietato di offrir doni o regali di qualsiasi natura ai comandanti di Corpo, o ad altri superiori che cessino dalla carica.
§ 236. È vietato di promuovere, od aderire a qualsiasi sottoscrizione di Corpo, senza la previa autorizzazione del Ministero della guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-60