Regolamento›Capo VII
Art. 59
188 / 413Pranzi di Corpo o d'invito.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 231. I pranzi di Corpo sono pure in massima proibiti, ed ove circostanze straordinarie fossero per consigliare alcuna eccezione, se ne chiederà per la via gerarchica l'autorizzazione al comandante generale della Divisione; la spesa dovrà poi essere ripartita in proporzione dello stipendio fra gli uffiziali presenti al Corpo.
§ 232. È similmente vietato d'accettare pranzi offerti alla milizia da persone o Corpi che ne siano estranei, salvo che ne vengano autorizzati dal Ministero, il che non avviene che in circostanze affatto eccezionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-59