Art. 58 · Mense per gli uffiziali.
RegolamentoCapo VII

Art. 58

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Mense per gli uffiziali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 225. In ogni corpo, ed anche presso le frazioni distaccate, vuol essere stabilita una mensa per gli uffiziali od anche due, l'una per gli uffiziali superiori ed i capitani, e l'altra per gli uffiziali subalterni. § 226. Le mense possono essere istituite ad economia, od a convenzione presso i vivandieri o trattori. Tutti gli uffiziali devono parteciparvi, eccetto gli ammogliati aventi seco moglie o figli, i conviventi nelle proprie famiglie, e coloro che ne fossero temporaneamente dispensati dal comandante del Corpo per motivi di salute, o che per sua autorizzazione si allogassero presso un vivandiere del Corpo. Le mense sono regolate a due pasti, ma sono obbligatorie per uno soltanto. § 227. Esse sono presiedute dal maggiore in grado, a grado uguale dal più anziano fra i commensali, ed in assenza del presidente dal più anziano fra i presenti alla mensa in ciascun giorno. § 228. Le mense ad economia sono amministrate da una Direzione composta di tre commensali di differente grado, ivi compreso il presidente, quando questi non sia il Comandante del Corpo, e da un segretario scelto fra gli uffiziali inferiori. I membri della Direzione, eccetto il presidente, sono rinnovati semestralmente dal comandante del Corpo. Il segretario sorveglia l'andamento economico della mensa, ne tiene la contabilità, e ne presenta ogni quindici giorni il rendiconto alla Direzione. Per le difficoltà che sorgessero provvede il presidente, se è il comandante del Corpo, od altrimenti la Direzione unita. § 229. I comandanti di Corpo vegliano sull'andamento delle mense, specialmente se rette ad economia, anche quando non vi partecipino personalmente, vi prescrivono quelle più particolari regole che ravvisino necessarie, e avvertono specialmente di non tollerare pranzi di lusso, o spese straordinarie che non siano di stretta necessità, e di aver riguardo alla condizione economica dei commensali che fruiscono di minore stipendio. § 230. Essi tengono un registro su cui appariscono i dispensati della mensa, lo scotto stabilito, le spese straordinarie occorse, le disposizioni di massima da essi fatte, e quelle altre indicazioni che ravvisino opportune di inserirvi, e lo rassegnano agli ispettori all'epoca delle rassegne annuali. Dove circostanze particolari impediscano l'istituzione delle mense, i comandanti di Corpo ne ragguagliano gerarchicamente il comandante generale della Divisione.
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