Art. 57 · Tassa personale e mobiliare.
RegolamentoCapo VII

Art. 57

186 / 413

Tassa personale e mobiliare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 224. I comandanti di Corpo agevoleranno ai loro dipendenti il pagamento della tassa personale e mobiliare, cui siano soggetti, col trasmetter loro gli avvisi che ricevono dai rispettivi esattori, ricordando loro l'obbligo di soddisfarvi, e li secondano a tal uopo, occorrendo, giusta le norme stabilite, per via dell'amministrazione del Corpo e del quartier-mastro, allorchè il pagamento deve seguire in altro distretto. Essi finalmente porgono alla Direzione delle Contribuzioni dirette le indicazioni, di cui allo stesso scopo sia fatta loro richiesta.
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