Regolamento›Capo VII
Art. 56
185 / 413Debiti dei militari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 218. L'abito di contrar debiti vuolsi riguardare come indizio di condotta disordinata, e come sorgente alla sua volta di pessime conseguenze per la condotta successiva, e per la carriera del militare.
È dovere perciò di ogni superiore, e segnatamente dei comandanti di Corpo, di esercitare a questo riguardo assidua vigilanza, soprattutto riguardo agli uffiziali.
§ 219. Ove pervenga ad esso comandante qualche richiamo per debiti di un suo dipendente, e questi non abbia osservazioni a muovere in proposito, egli lo assoggetterà ad una ritenenza non maggiore di un quarto del suo stipendio se uffiziale, e di un mese di prestito, dedotto lo scotto, se sott'uffiziale, caporale o soldato. La somma ritenuta sarà quindi impiegata nella estinzione del debito.
§ 220. Che se fossero parecchi i creditori richiamanti, e non intervenisse alcun legale provvedimento rispetto alle fatte ritenenze, il comandante del Corpo le ripartirà con equa proporzione fra i creditori, avuto anche riguardo alla natura, al motivo ed alla data dei vari debiti, non che alle altre circostanze che dovessero prendersi in considerazione.
§ 221. Egli avrà quindi lo stesso riguardo nel punire il militare debitore, considerando che, s'egli può meritare indulgenza allorchè fu indotto ad incontrar debiti per qualche rara e straordinaria circostanza e bisogno, non è invece scusabile quando vi si conduce per soddisfare ad abitudini disordinate, e soprattutto se viziose.
§ 222. Quando poi il debito o i debiti ascendessero ad una somma ragguardevole, cosicché potessero influire per lungo tratto di tempo sulla condizione dell'uffiziale, il comandante del Corpo ne riferirà al Ministro della guerra per la via del comandante della brigata, il che egli farà pure ogniqualvolta il debito abbia, o pel motivo che ne fu causa immediata, o per la persona, o pel modo con cui fu contratto, un carattere disdicevole a chi riveste la divisa militare.
§ 223. Se il militare, contro cui fosse mosso qualche richiamo, contesterà la legittimità del credito allegato, il comandante del Corpo rimanderà le parti alle autorità competenti.
Storico versioni
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