Regolamento›Capo VII
Art. 55
184 / 413Igiene militare.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 216. Di ben poco utile riuscirebbe un Esercito, anche nelle altre parti ben ordinato, le cui truppe fossero però affrante dalle malattie, inabili alle fatiche della guerra, e trattenute in gran parte negli ospedali.
Vuolsi perciò annoverare fra i principali doveri di tutti i militari quello di osservare le regole igieniche appropriate, e di tutti i comandanti militari di vegliare diligentemente a tale osservanza, non solo per riguardo all'utilità del servizio, ma anche per affezione verso i loro subordinati.
§ 217. In questo regolamento si sono a suo luogo prescritte alcune regole, intese appunto a viemmeglio guarentire la salute dei militari, e si sono inoltre raccolte nella nota A alcune avvertenze ravvisate utili allo stesso fine.
I comandanti di Corpo non ometteranno di prescrivere tratto tratto la lettura di tali avvertenze alla truppa in ogni squadrone, e di raccomandare sopra ogni cosa la temperanza, la nettezza del corpo, e l'astinenza dagli eccessi del vino e delle bevande spiritose. I quali ultimi eccessi, mentre spesso tolgono loro l'occasione di distinguersi, e sono cause di risse, di disordini, ed anche d'insubordinazione, e perciò di punizioni frequenti e gravi, conducono necessariamente ad una degradazione fisica e morale, e ad una vecchiezza anticipata, talora anche alla demenza ed alla stupidità; ondechè coloro che vi si abbandonano, rientrando alle case loro, sono di peso a se stessi ed alle loro famiglie.
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