Regolamento›Capo VII
Art. 54
183 / 413Testamenti ed altri atti civili in tempo di guerra.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 214. In tempo di guerra si osserveranno, rispetto ai testamenti dei militari in campagna, le disposizioni contenute all'art. 792 e seguenti del Codice civile e nel R. Decreto 8 marzo 1855 oradetto.
§ 215. Similmente, riguardo agli atti di procura ed altri che occorra ai militari in campagna di rilasciare per l'amministrazione delle loro sostanze, si osserverà la legge del 9 aprile 1855.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-54