Art. 52 · Dei doveri di religione.
RegolamentoCapo VII

Art. 52

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Dei doveri di religione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 204. Ogni militare deve adempiere i doveri della religione, e rispettare le altrui credenze. I comandanti di corpo si varranno delle istruzioni religiose dei cappellani onde infondere nei soldati sodi sentimenti di cristiana morale. § 205. I Corpi devono assistere al santo sacrificio della Messa nelle domeniche, nelle altre feste di precetto, nel giorno dei morti per i defunti del proprio Corpo, e in quello di S. Martino special patrono dei militari. Nel tempo pasquale i comandanti di Corpo si concertano col cappellano, onde ogni militare abbia modo di prepararsi ai SS. Sacramenti. § 206. Essi comandanti procureranno che anche i militari acattolici abbiano modo di attendere alle pratiche prescritte dal culto cui appartengono, nei paesi dove esse hanno luogo, in quanto però lo consenta il servizio. Gli acattolici saranno dispensati dall'intervenire alle funzioni puramente cattoliche, eccettuate le parate e le altre funzioni militari, cui siano comandati di servizio. Ove talun acattolico infermo richieda i conforti del proprio culto, i ministri di questo saranno ammessi ad assisterlo senza impedimento.
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