Regolamento›Capo VI
Art. 50
154 / 413Decessi di militari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 201. Avvenendo la morte di un militare nella caserma del Corpo (ovvero anche in casa privata, quando il defunto non abbia seco persone di sua famiglia in grado di adempiere agli uffici infradivisati), il comandante del Corpo incarica un uffiziale superiore, e preferibilmente il relatore:
a) Di far eseguire le dichiarazioni prescritte dalle RR. PP. del 30 giugno 1837;
b) Di far constare legalmente, coll'intervento del cappellano e del comandante dello squadrone, del danaro e delle cose proprie del defunto esistenti presso di lui e presso il Corpo;
c) Di ritirare gli effetti e documenti spettanti al Corpo che fossero presso di lui. Questa operazione dovrà praticarsi in ogni caso di decesso d'uffiziali.
Le dichiarazioni mentovate alla lettera a) si faranno anche in caso di morte, o di nascita di una persona qualsiasi nella caserma.
Avvenendo la morte subitanea di talun sott'uffiziale, caporale o soldato, se ne trasporterà il cadavere all'ospedale, ove le persone dell'arte ne accerteranno la morte, e l'autorità giudiziaria adempierà alle sue incumbenze.
§ 202. Ogniqualvolta venga a morte un militare sotto le armi, il comandante del Corpo ne avvisa gli eredi rispettivi, osservando, quanto ai sott'uffiziali, caporali e soldati, le prescrizioni dei regolamenti d'amministrazione.
Quanto agli uffiziali, egli ne avvisa pure per la via gerarchica il Comandante della Divisione, e direttamente il Ministero della guerra.
Egli si concerta inoltre col comandante della piazza per gli onori funebri militari da rendersi al defunto, dai quali però sono esclusi i suicida.
Storico versioni
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