Art. 412 · Arrivo a destinazione.
RegolamentoCapo III

Art. 412

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Arrivo a destinazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1655. All'arrivo del convoglio alla sua destinazione, gli uffiziali devono essere i primi a metter piede a terra, ed il comandante, riconosciuto il terreno sul quale deve fermarsi la truppa, lo fa conoscere agli uffiziali. § 1656. Ad un suono convenuto gli uomini escono quindi dai vagoni con ordine, e si recano a far discendere i cavalli dal vagone rispettivo che li contiene, adattando loro prima il morso. Li montano quindi, e, guidati dagli uffiziali, sono condotti nel luogo scelto per radunarsi. § 1657. I bagagli sono scaricati e rimessi a chi spetta dall'impiegato della strada ferrata.
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