Regolamento›Capo III
Art. 412
88 / 413Arrivo a destinazione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1655. All'arrivo del convoglio alla sua destinazione, gli uffiziali devono essere i primi a metter piede a terra, ed il comandante, riconosciuto il terreno sul quale deve fermarsi la truppa, lo fa conoscere agli uffiziali.
§ 1656. Ad un suono convenuto gli uomini escono quindi dai vagoni con ordine, e si recano a far discendere i cavalli dal vagone rispettivo che li contiene, adattando loro prima il morso. Li montano quindi, e, guidati dagli uffiziali, sono condotti nel luogo scelto per radunarsi.
§ 1657. I bagagli sono scaricati e rimessi a chi spetta dall'impiegato della strada ferrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-412