Art. 409 · Imbarco della truppa a piedi, e partenza.
RegolamentoCapo III

Art. 409

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Imbarco della truppa a piedi, e partenza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1640. Tosto che i cavalli tutti saranno imbarcati viene condotta la truppa a piedi in buon ordine davanti ai vagoni ad essa destinati. § 1641. Le frazioni di truppa sono suddivise secondo la capacità degli scompartimenti, e collocate secondo la disposizione delle portiere, compresi i sott'uffiziali in serrafila, e le famiglie dei militari. § 1642. Ciascuna frazione e suddivisione è formata perpendicolarmente alla via di ferro all'altezza dello scompartimento o vettura che essa deve occupare, facendo faccia ai vagoni. § 1643. Un sott'uffiziale o caporale, od in mancanza loro un soldato anziano, è capo di ciascuna frazione, ed incaricato perciò di mantenere il buon ordine, e di presiedere alle operazioni prescritte. § 1644. Prima della partenza l'uffiziale comandante ed il capo-convoglio passano la rivista di tutto il convoglio, rettificando immediatamente ogni disposizione difettosa. § 1645. Prese tutte le accennate disposizioni, il comandante la truppa fa suonare una mezza chiamata, al che i sott'uffiziali, caporali e soldati montano ordinatamente ad uno ad uno, disponendosi colle armi fra le gambe. § 1646. La salita nei vagoni da mercanzia si eseguisce al medesimo segnale, ma a volontà, e se non vi fossero panche, i soldati stanno in piedi. § 1647. Gli uffiziali vegliano all'esecuzione dei movimenti prescritti, e montano in vettura tosto ascesa la truppa. § 1648. Lungo la strada se il tragitto durerà oltre le 4 ore, il comandante la truppa avrà cura di far passare gli uomini che per avventura fossero nei vagoni da merci in quelli di 3.ª classe, e reciprocamente, per dividere fra un maggior numero di persone i vantaggi e gl'inconvenienti di queste diverse vetture. Così pure farà dare il cambio a quelli in custodia dei cavalli.
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