Regolamento›Capo III
Art. 408
84 / 413Arrivo della truppa alla stazione, e disposizioni pel riparto dei cavalli nei vagoni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1636. La truppa deve arrivare sul luogo assegnatole dal capo-stazione, un'ora e mezza prima della partenza e si spiegherà in battaglia rimpetto ai vagoni.
Ivi la truppa è suddivisa da destra a sinistra, senza riguardo all'ordine degli squadroni in frazioni corrispondenti alla capacità dei vagoni.
§ 1637. Il comandante della truppa fa suonare il piede-a-terra; ed ogni soldato dopo tale movimento conduce il proprio cavallo nel vagone, che gli è indicato, avvertendo di non avviarsi prima che colui che lo precede si sia piazzato. Introdotto il cavallo nel vagone gli sfibbia il morso dalla briglia, e lo ripone nella bisaccia. Il cavallo dovendo avere la cavezza, verrà colla medesima legato agli appositi anelli, in modo che non si sleghi, od abbia troppa latitudine da muoversi.
Ogni vagone non conterrà più di sette cavalli sellati e bardati, e vi si destinerà un uomo per custodirli.
§ 1638. L'aiutante maggiore, o l'uffiziale incaricato di questo riparto, fa scrivere di mano in mano con gesso sulle portiere dei vagoni il numero dei cavalli che contiene ciascuna vettura, ed il numero delle suddivisioni che hanno riempito il vagone.
§ 1639. I sott'uffiziali e soldati porranno ben mente al numero del loro vagone ed allo scritto in gesso, onde possano alle stazioni trovarlo facilmente.
Storico versioni
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