Regolamento›Capo II
Art. 399
36 / 413Disposizioni precedenti l'imbarco.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1609. Il comandante della truppa riconoscerà anticipatamente il locale destinato ai suoi uomini, cavalli e bardature, e ne opererà quindi di concerto col comandante del legno l'opportuno riparto.
S'informerà pure se vi sono a bordo l'acqua ed i foraggi voluti, e gli utensili per l'abbeveraggio, e la pulizia delle scuderie.
§ 1610. Le armi della truppa di passaggio, le quali dovranno essere state prima ingrassate, vogliono essere consegnate al comandante del bastimento, nè si possono riavere che per di lui ordine.
Gli uffiziali però conservano sempre presso di loro la propria sciabola.
§ 1611. Le cartuccie sono eziandio consegnate e depositate nei magazzini a polvere. In caso tuttavia di brevissimo passaggio, questa disposizione potrà essere modificata dietro concerto del comandante la truppa col comandante del bastimento.
§ 1612. Il comandante la truppa si assicura prima dell'imbarco, mediante opportune visite sanitarie, che nessuno, comprese le famiglie dei militari, sia affetto da malattie attaccaticcie. Quando si tratti di semplici drappelli di truppa, il comandante del bastimento fa praticare la visita sanitaria dal medico di bordo appena eseguito l'imbarco.
§ 1613. Il comandante la truppa di passaggio presenta, al momento dell'imbarco, al comandante del bastimento:
1.° Un ruolino nominativo degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati;
2.° Un elenco nominativo delle persone che compongono le famiglie degli ammogliati;
3.° Un ruolino dei cavalli col numero di matricola;
4.° Una nota di tutte le robe che ha diritto di trasportar seco.
Al momento dell'imbarco destina uno o più uffiziali colla truppa necessaria per facilitar l'imbarco di esse robe, e deporle nei luoghi stabiliti; eguali norme osserverà all'occasione dello sbarco.
Storico versioni
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