Art. 398 · Norme generali.
RegolamentoCapo II

Art. 398

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Norme generali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1607. Le truppe di passaggio sui Regii legni, sia da guerra che da trasporto, debbono strettamente osservare le leggi, le discipline ed i regolamenti speciali di bordo, al qual fine il loro comandante farà loro conoscere gli articoli contemplati nella Nota D che fa seguito al presente regolamento. § 1608. Egli è mallevadore verso il comandante del bastimento, di qualunque grado egli sia, della piena osservanza delle regole concernenti il buon ordine, la disciplina militare e quelle consegne particolari di cui il comandante di bordo gli avrà dato comunicazione, e deve annuire colla truppa alle disposizioni degli uffiziali e delle consegne dei sott'uffiziali di bordo in servizio.
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