Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 396
412 / 413Avvertenze igieniche da osservarsi nelle marcie.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1601. Si avvertirà di non tenere il soldato a cavallo, nè sotto le armi senza necessità.
§ 1602. Prima della partenza, il soldato riempirà la sua boraccia d'acqua di buona qualità, a cui sarà ottima cosa mescolare, potendosi, caffè, vino o aceto, ecc.
§ 1603. Si procurerà che i soldati non raccolgano, nè comperino e mangino frutta, cibi o bevande nocive, che i venditori non si intromettano fra le truppe, e che la truppa marci in quel modo che parrà più opportuno, onde evitare il soverchio polverio.
§ 1604. Non s'imprenderanno, per quanto possibile, lunghe marcie con soldati e cavalli digiuni, segnatamente nel rigore del freddo.
Storico versioni
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