Regolamento›Sez. QUARTA
Art. 391
407 / 413Vigilanza sulla truppa e specialmente sugli uffiziali - loro vitto - uffiziali agli arresti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1590. In marcia è stretto dovere del comandante del Corpo di vegliare che nessuno si allontani per verun pretesto, meno il caso di comprovata malattia, e che gli uffiziali rimangano sempre ai rispettivi squadroni.
§ 1591. Egli provvederà ed esigerà che tutti gli uffiziali pranzino riuniti, e per quanto se ne abbia l'opportunità ad una sola mensa.
Nessuno potrà esimersi dal pranzare in comune, senza esserne dispensato dal comandante stesso.
§ 1592. Gli uffiziali puniti marciano come gli altri cogli squadroni rispettivi, e giunti alla tappa, quelli che sono agli arresti di rigore non possono uscire dall'alloggio loro, sino alla successiva partenza; quelli agli arresti semplici non ne escono che per motivi di servizio.
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