Art. 390 · Arrivo a destinazione.
RegolamentoSez. QUARTA

Art. 390

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Arrivo a destinazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1587. Quando il Corpo sia giunto a poca distanza dal luogo di sua destinazione, il comandante invia un uffiziale inferiore presso l'autorità militare superiore onde riceverne gli ordini. § 1588. Entrata la truppa negli alloggiamenti, il comandante del Corpo si reca presso l'autorità oradetta presentandole lo stato della forza, modello N.° 9, e l'elenco nominativo degli uffiziali del Corpo portante la data dell'ultima nomina. Qualora l'autorità militare locale fosse inferiore in grado od in anzianità al comandante del Corpo, adempirà a questa prescrizione l'uffiziale immediatamente inferiore in grado od in anzianità alla medesima. § 1589. Nel giorno successivo avrà luogo la visita di Corpo degli uffiziali alla predetta autorità ed al comandante militare della piazza.
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