Regolamento›Capo VI
Art. 39
143 / 413Avvertenze riguardo all'ammissione dei volontari, e ricevimento delle reclute.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 162. Nel proporre a norma dei regolamenti vigenti l'ammissione dei volontari, il comandante del Corpo avvertirà che conviene arruolare soltanto giovani atti a far carriera, e che perciò abbiano, oltre alle qualità fisiche indispensabili, buona condotta, e sufficiente educazione ed istruzione.
§ 163. Avuto riguardo alla natura del dovere cui devono soddisfare le reclute, esse vogliono essere ricevute al Corpo con bontà e affabilità, ed anche con qualche solennità, qualora arrivino in numero ragguardevole.
Di mano in mano che giungono al Corpo, il comandante di esso si accerta che sieno scrupolosamente osservate le prescrizioni della legge, e del regolamento.
§ 164. Le reclute non sono fornite al loro arrivo al Corpo di altro oggetto fuorchè di un berretto di fatica, di una cravatta, di una giubba, di un paio di stivalini, di due pantaloni, di panno l'uno, di tela l'altro, d'un farsetto a maglia, e dei piccoli oggetti per la proprietà. L'intiero corredo sarà solo compiuto dopo scorso il periodo di circa 40 giorni, a far tempo dal loro arrivo.
§ 165. Quando i nuovi soldati sono provvisti dei summenzionati oggetti non possono più ritenere capi di vestiario di forma borghese ad essi corrispondenti, ma devono venderli, o comunque alienarli in quel modo che stimeranno migliore. Bensì conserveranno quegli altri capi di corredo che abbiano recati di casa loro di cui possano ancora valersi.
§ 166. Le reclute devono ripartirsi tra i diversi squadroni in guisa che riesca, per quanto il servizio lo consenta, eguale presso d'ognuno il numero degli uomini più notevoli per statura, ed apparente svegliatezza.
Storico versioni
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