Art. 389 · Disposizioni preparatorie all'arrivo a destinazione.
RegolamentoSez. QUARTA

Art. 389

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Disposizioni preparatorie all'arrivo a destinazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1585. Il giorno precedente al suo arrivo a destinazione, il comandante del corpo farà precedere il furiere maggiore ed i furieri degli squadroni perché stieno a disposizione dell'aiutante maggiore in primo, che a norma del § 874 deve aver pure preceduto la truppa per prendere in caricamento il quartiere destinatole. Laonde compiuti che siano i testimoniali di stato egli può distribuire tosto i locali del quartiere nel modo additato all'; ciascun furiere prende nota di quelli destinati al proprio squadrone. § 1586. In quest'occorrenza l'aiutante maggiore in primo ed i furieri oradetti rimpiazzano l'uffiziale incaricato ed i furieri d'alloggiamento, laonde egli, munito della bassa e del foglio di via, si procurerà dall'amministrazione municipale le bollette per gli alloggi degli uffiziali, e le distribuirà ai furieri affinché possano rimetterle poi agli uffiziali del rispettivo squadrone.
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