Regolamento›Sez. TERZA
Art. 377
393 / 413Continuazione; viveri e combustibile - Pranzo degli uffiziali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1527. L'uffiziale incaricato fa preparare la carne ed altri generi pel rancio della truppa, concertandone il prezzo, che fa poi conoscere al comandante del Corpo al suo arrivo. Visita inoltre i magazzini del foraggio per accertarsi che ve ne sia la quantità necessaria e della voluta qualità.
§ 1528. Si concerta pure coll'amministrazione comunale, e coll'ufficio d'intendenza militare del presidio se vi è, per la legna necessaria al rancio, e paglia per i cavalli.
§ 1529. Provvede pel pranzo degli uffiziali, fissando il prezzo più modico possibile in base allo stipendio dei gradi inferiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-377