Art. 374 · Arrivo alla tappa dell'uffiziale incaricato degli alloggi e sue incumbenze, alloggi in quartiere.
RegolamentoSez. TERZA

Art. 374

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Arrivo alla tappa dell'uffiziale incaricato degli alloggi e sue incumbenze, alloggi in quartiere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1541. L'uffiziale comandante dei furieri d'alloggiamento giunto che sia alla tappa, ed ottenutane l'annuenza del comando militare se vi è, presenta al sindaco od a chi ne fa le veci, l'ordine di tappa e lo stato della forza da alloggiare. § 1512. Se vi esiste un quartiere ove possa alloggiare tutta la truppa, l'uffiziale vi destina le varie frazioni secondo le norme indicate al § 878. § 1513. Il quartiere deve potersi chiudere e custodire colla solita guardia, e si faranno risultare i guasti già esistenti a scarico del Corpo; oltre al quartiere si procurerà di trovare un locale per l'infermeria dei cavalli. Sarà fornito di paglia abbondante e di buona qualità tanto per gli uomini che per i cavalli; le scuderie dovranno essere fornite di tutti gli utensili necessari. § 1514. L'uffiziale stabilirà un luogo opportuno per cuocere il rancio, richiederà il municipio delle marmitte che per ciò occorressero, e si procurerà le lanterne per l'illuminazione del quartiere, come pure otterrà un locale ad uso infermeria pei cavalli che potessero essere ammalati.
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