Regolamento›Sez. SECONDA
Art. 369
385 / 413Guardia di polizia, marcia e custodia dei prigionieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1476. Il giorno della partenza del Corpo dalla sua stanza, la guardia di polizia sarà costituita d'un sergente, d'un caporale ed otto soldati a cavallo e di un trombettiere, accresciuta se occorre di alcuni uomini.
Giunta alla nuova tappa, essa riceve il cambio da altra guardia come detto al § 1543.
§ 1477. Essa custodisce durante la marcia i detenuti i quali comminano a piedi subito dopo i cavalli infermi, nella tenuta del reggimento, portando il proprio bagaglio e le armi, e veglia affinché essi non conversino con chicchessia.
§ 1478. In marcia i ferri sono soltanto posti alla tappa, e non mai per istrada, ed in caso di mancanza grave, o di reato, il delinquente vuol essere consegnato ai Carabinieri Reali alla prima stazione.
Storico versioni
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