Art. 368 · Uomini a piedi.
RegolamentoSez. SECONDA

Art. 368

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Uomini a piedi.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1473. In proporzione del numero degli uomini a piedi, il comandante del reggimento giudicherà se quelli eccedenti le guardie ai bagagli debbono essere accompagnati da uffiziali o soltanto da sott'uffiziali. Nel primo caso per non distorre gli uffiziali dai rispettivi squadroni, saranno preferibilmente comandati per questo servizio quelli dello stato maggiore e dello squadrone-deposito se trovasi col reggimento; non essendovi però uffiziali fuori di rango ve ne sarà destinato uno giornalmente. § 1474. Il distaccamento degli uomini a piedi partirà sempre circa due ore prima del reggimento, e se ciò nondimeno prima di entrare nel sito di tappa ne fosse raggiunto, si fermerà per porsi quindi al suo seguito; se invece arrivasse prima del reggimento alla tappa ve lo attenderà senza acquartierarsi, per recarsi agli alloggi col rispettivo squadrone. § 1475. Se il reggimento fosse arrivato alla tappa prima degli uomini a piedi, i comandanti di squadrone designeranno un caporale presso la guardia di polizia, perché al loro arrivo sieno condotti agli alloggiamenti.
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