Art. 363 · Ordine di partenza.
RegolamentoTitolo IIICapo ISez. PRIMA

Art. 363

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Ordine di partenza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1447. Alla vigilia della partenza il comandante del Corpo stabilisce con apposito ordine del giorno: 1.° L'ora della partenza per tutti quelli che devono precedere il reggimento; 2.° L'ora della partenza del Corpo; 3.° La montura di marcia; 4.° La disciplina per il vitto degli uffiziali e pel rancio della truppa; 5.° I bandi da osservarsi dalla truppa in marcia concepiti come segue, i quali per cura dei comandanti di squadrone vogliono essere prima della partenza letti e spiegati chiaramente alla truppa, in modo che nessuno possa ignorarne il tenore. D'ordine di S. M. «Sott'uffiziali, caporali e soldati! È proibito di allontanarsi dagli alloggiamenti del reggimento. Chi mancasse ad una chiamata potrà essere denunciato disertore. È vietato di esigere dai privati alloggianti la benché minima cosa, oltre quanto è concesso dai regolamenti. È vietato d'insultare, malmenare, recar molestia o danno agli abitanti del paese, sia nella roba che nella persona. Nessuno potrà forzare l'entrata nelle osterie o locande, oppure ostinarsi a rimanervi nelle ore in cui devono essere chiuse, nè contrarvi debiti od eccitarvi disordini. Chiunque contravverrà ai presenti bandi, sarà punito con tutto il rigore dei veglianti regolamenti». 6.° Tutte quelle altre avvertenze e disposizioni che il comandante del Corpo crederà di aggiungere nell'interesse del servizio.
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