Art. 360 · Riconoscimento dei sott'uffiziali e caporali.
RegolamentoCapo V

Art. 360

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Riconoscimento dei sott'uffiziali e caporali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1434. I sott'uffiziali e caporali nuovi promossi in qualsiasi impiego, vogliono esser fatti riconoscere in tale qualità alla parata della guardia, prima che si distacchino i posti dall'aiutante maggiore di servizio, il quale per tale funzione veste la tenuta festiva. In tale circostanza intervengono alla parata della guardia tutti i sotto uffiziali e caporali, se trattasi di riconoscere un sott'uffiziale, ed i soli caporali se si tratta di un caporale. L'aiutante maggiore, sguainata la sciabola ed avendo fatto venire alla sua sinistra, ed in fronte alla truppa i nuovi promossi, li presenta al Corpo dei sott'uffiziali e truppa, dicendo ad alta voce: d'ordine del signor colonnello riconoscerete N. N... per... (indicare il grado ed impiego). Qualora siano parecchi i graduati da riconoscere, dovranno esser tutti individualmente nominati assieme alle qualità loro, e ciò fatto i nuovi nominati sono posti in libertà.
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