Regolamento›Capo V
Art. 360
140 / 413Riconoscimento dei sott'uffiziali e caporali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1434. I sott'uffiziali e caporali nuovi promossi in qualsiasi impiego, vogliono esser fatti riconoscere in tale qualità alla parata della guardia, prima che si distacchino i posti dall'aiutante maggiore di servizio, il quale per tale funzione veste la tenuta festiva.
In tale circostanza intervengono alla parata della guardia tutti i sotto uffiziali e caporali, se trattasi di riconoscere un sott'uffiziale, ed i soli caporali se si tratta di un caporale.
L'aiutante maggiore, sguainata la sciabola ed avendo fatto venire alla sua sinistra, ed in fronte alla truppa i nuovi promossi, li presenta al Corpo dei sott'uffiziali e truppa, dicendo ad alta voce: d'ordine del signor colonnello riconoscerete N. N... per... (indicare il grado ed impiego).
Qualora siano parecchi i graduati da riconoscere, dovranno esser tutti individualmente nominati assieme alle qualità loro, e ciò fatto i nuovi nominati sono posti in libertà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-360