Art. 356 · Prestazione del giuramento per parte dei Corpi intieri.
RegolamentoCapo V

Art. 356

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Prestazione del giuramento per parte dei Corpi intieri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1416. Allorchè un Corpo intiero deve prestare il giuramento, esso si reca in montura di parata collo stendardo ad una cappella eretta espressamente su di una piazza, od in campo aperto, ed ivi si forma in quadrato, lasciando aperto il lato ove sorge la cappella. § 1417. Il porta-stendardo, coll'aiutante maggiore in 1.° alla sua sinistra, prende posto in faccia all'altare al centro del quadrato, ed il comandante del Corpo si colloca a destra. Il cappellano celebra quindi la Messa; la truppa si regola nel modo prescritto dall'. Compito il sacro rito, il comandante suddetto dà il comando: preparatevi pel giuramento, legge ad alta voce, lentamente, ed in modo da essere bene inteso, la formola del giuramento come all' di questo regolamento, ed alzando quindi la mano destra aggiunge in tuono interrogativo: Giurate voi in presenza di Dio di eseguire tutto ciò fedelmente? La truppa abbandona l'arma nella mano sinistra, ed alzando la destra, risponde insieme: lo giuro. § 1418. Il cappellano impartisce in seguito la benedizione, e poscia lo stendardo accompagnato dall'aiutante maggiore ritorna al suo posto di battaglia.
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