Art. 350 · Posti di corrispondenza.
RegolamentoCapo III

Art. 350

77 / 413

Posti di corrispondenza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1385. Ove il distaccamento fosse incaricato della corrispondenza, il comandante annoterà in apposito registro i pieghi che giungono, da chi inviati, a chi diretti; l'ora dell'arrivo e della partenza, il nome del soldato che li ha portati, e di quello che egli stesso ha mandato per ricapitarli, e l'ora in cui partì quest'ultimo. § 1386. Egli sottoscrive al soldato che ha portato il piego la ricevuta, la quale deve contenere l'ora dell'arrivo quella della partenza per ritornare al posto, ed una indicazione dello stato in cui trovavasi il cavallo al momento dell'arrivo. § 1387. Il comandante del distaccamento deve rimettere ad ogni ordinanza che parte un foglio di ricevuta, ove è segnata l'ora della partenza, ed indicati gli altri dati che dovranno essere riempiti da chi riceve il piego. § 1388. All'arrivo di ogni ordinanza si esige da essa la consegna della ricevuta riempita dai dati voluti, si verifica se il latore ha impiegato nel ritorno il tempo prescritto, e nel caso che ciò non fosse, gli si infliggerà una punizione. § 1389. I soldati partono per turno, ed osservano quanto fu detto al § 610, quegli cui tocca il primo a partire terrà, il cavallo insellato e caricato senza briglia, e colle cinghie non del tutto serrate, avendo per cura di legarlo alto onde non abbia a sdraiarsi. Il comandante del distaccamento dovrà spiegare ai suoi subordinati il significato dei bolli e dei sigilli che si appongono sui pieghi, cioè: che uno dì essi indica che l'andatura del latore dev'essere il passo, due il trotto, tre il galoppo. Il ritorno (meno ordini diversi) deve sempre aver luogo al passo, ed il comandante si assicurerà dello stato in cui si riconducono i cavalli, e delle cure che si usano loro arrivando. § 1390. Sarà utile innalzare una banderuola innanzi ai posti di corrispondenza, acciocchè le ordinanze non perdano tempo a cercarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-350