Art. 348 · Composizione dei distaccamenti; loro partenza, ed arrivo a destinazione.
RegolamentoCapo III

Art. 348

75 / 413

Composizione dei distaccamenti; loro partenza, ed arrivo a destinazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1376. I distaccamenti vogliono essere costantemente composti di frazioni organiche del Corpo, cioè di squadroni, sezioni, plottoni, o squadre. Qualora una o più frazioni dello stesso ordine non basti a somministrare la forza voluta o richiesta, vi si aggiungerà un'intiera frazione d'ordine inferiore. § 1377. Il comandante di qualsiasi distaccamento deve esser munito di un ordine di partenza, e di un'istruzione scritta sullo scopo e servizio del distaccamento; egli s'atterrà fedelmente alla stessa. § 1378. Giunto alla sua destinazione procura di ricevere da chi spetta un'accurata consegna, sia rispetto al servizio del distaccamento, sia rispetto ai locali e robe che debba prendere in caricamento. § 1379. Nelle prime 24 ore successive riferisce al comandante del Corpo sulla marcia eseguita, sull'alloggio e giacitura della truppa, sullo stato dei cavalli, sul servizio, sul prezzo e sulla qualità dei viveri, sui foraggi, ed in somma su tutti quei particolari che crederà dovergli far conoscere nell'interesse del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-348