Regolamento›Capo XIII
Art. 343
348 / 413Esenzioni da altri servizi.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1346. Le domande d'esenzione dai servizi che non sieno fatti per turno sono presentate secondo le norme sopra esposte pei cambi di turno, ma non sono consentite se non per imperiosi motivi quando riescano d'aggravio altrui, ed anzi i comandanti di Corpo si asterranno dal dispensare dal servizio alcun militare, sia perché incaricato di qualche speciale lavoro, sia perché applicato ad alcun ufficio del Corpo, salvo in quelle circostanze in cui lo ravvisino necessario nell'interesse del servizio e dell'istruzione.
§ 1347. La dispensa di un uffiziale da una sola operazione può, secondo il servizio cui si riferisce, essere accordata dal comandante dello squadrone, o dal capitano d'ispezione, i quali ne ragguagliano l'uffiziale superiore di servizio alla prima opportunità.
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