Art. 336 · Distinzione dei turni secondo la qualità della truppa che vi concorre.
RegolamentoCapo XIII

Art. 336

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Distinzione dei turni secondo la qualità della truppa che vi concorre.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1313. I servizi a cui concorre una frazione soltanto, od alcuni militari del Corpo, sono prestati per turno di squadrone, di sezione, di plottone o di squadra, ovvero per turno individuale, secondo che il servizio è prestato dall'una o dall'altra delle dette frazioni organiche, ovvero da uno o più militari del Corpo che non costituiscono alcuna delle dette frazioni. § 1314. I detti turni sono distinti l'uno dall'altro, e avvenendo che talun militare sia chiamato contemporaneamente a due o più servizi di diversi turni, il turno della frazione maggiore dovrà prevalere a quelli della minore, ed il turno di una frazione qualunque dovrà prevalere al turno individuale.
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