Regolamento›Capo IX
Art. 328
281 / 413Truppa e cavalli ai bagni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1271. In quei presidii ove assolutamente non può stabilirsi scuola di nuoto, i soldati dovranno nella stagione estiva bagnarsi almeno una volta alla settimana, giusta le norme espresse nel § 851 e seguenti.
§ 1272. La truppa vi è condotta dal capitano d'ispezione, e dagli uffiziali di settimana, e vi assisterà inoltre il medico di settimana munito della cassetta per gli annegati.
Giunto al luogo del bagno, il capitano d'ispezione fa eseguire la chiamata, lascia riposare un quarto d'ora almeno la truppa, onde gli uomini non entrino nell'acqua sudati, e fa quindi dare il segnale dal trombettiere, il quale serve di cenno per spogliarsi ed entrare nell'acqua.
§ 1273. Lasciatavi la truppa non più d'una mezz'ora, il capitano d'ispezione fa dare il segnale della riunione per uscirne. Tutti allora si recano ad asciugarsi, indi si vestono, guardandosi di non lasciarsi sorprendere dal freddo. Si ripete dopo ciò la chiamata, e preso il rapporto si conduce la truppa in quartiere nello stesso ordine in cui è venuta.
§ 1274. È vietato ai sott'uffiziali, caporali e soldati di bagnarsi isolatamente.
§ 1275. Nel condurre i cavalli al bagno s'avrà ugualmente cura di farli marciare ad un'andatura moderata, di lasciarli tranquilli nell'acqua, e di ricondurli nelle scuderie nello stesso modo.
§ 1276. Prima d'andare al bagno si ungeranno loro di grasso le unghie dei piedi intorno alla corona.
§ 1277. L'aiutante maggiore deve per tempo riconoscere il luogo destinato al bagno.
Storico versioni
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