Regolamento›Capo IX
Art. 321
274 / 413Concorso di truppa al servizio di pubblica sicurezza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1236. In caso di disordini, pei quali occorra l'intervento della forza armata, il comandante del Corpo deve somministrare la necessaria truppa, dietro l'ordine che, sulla richiesta dell'autorità di sicurezza pubblica, ne avrà dato il comando militare. Questo impartirà ad un tempo le istruzioni opportune secondo le quali debbesi agire.
§ 1237. Trattandosi però di disordini che abbiano ad essere prontamente repressi, e per cui non sia possibile di procurarsi prima l'opportuno ordine del comandante di piazza, i questori, gli assessori, e le altre autorità politiche possono, se sono in divisa, introdursi nei quartieri o nei corpi di guardia, e se non lo sono, farvisi accompagnare da due carabinieri reali, onde essere riconosciuti, ed ottenere la forza occorrente.
§ 1238. Il comandante del Corpo, ed in sua mancanza anche l'uffiziale superiore in grado ed anzianità che si trovi presente, somministreranno le pattuglie e i drappelli richiesti, avvertendo che spetta all'autorità militare di determinare la composizione delle pattuglie e dei drappelli, e dirigerne l'azione.
§ 1239. Le pattuglie devono, per quanto possibile, constare di frazioni organiche di squadroni, e gli uffiziali che le comandano essere in numero e grado corrispondente alla loro forza.
§ 1240. Si avvertirà finalmente che quando non ha potuto intervenire il comando militare della piazza, la somministranza delle pattuglie vuol essere ridotta alla forza strettamente necessaria allo scopo indicato.
§ 1241. Il militare comandato per mantenere il buon ordine, o per reprimere i disordini, eseguirà strettamente la ricevuta consegna, astenendosi da parole oltraggiose, e da modi violenti oltre il bisogno, e qualora sia incaricato dell'arresto o custodia di qualche persona, prenderà le precauzioni necessarie per assicurarsene, senza malmenarla inutilmente.
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