Regolamento›Capo VIII
Art. 306
239 / 413Secondo governo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1176. Nelle ore pomeridiane, all'ora fissata, a seconda della stagione e delle istruzioni, si fa il secondo governo preceduto dalla chiamata. In tale occasione si comanda il servizio pel giorno susseguente.
§ 1177. Ogni squadrone simultaneamente, o separatamente, attende al governo dei cavalli, all'abbeverata dei medesimi, alla distribuzione della biada e della terza fienata.
Il sergente di settimana raduna ed invia al sergente incaricato di riceverli, gli uomini occorrenti pel governo dei cavalli ricoverati all'infermeria. Per quanto possibile essi dovranno essere i proprietari dei medesimi, e non dovranno mai averne più di due a governare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-306