Art. 301 · Visita delle camerate.
RegolamentoCapo VIII

Art. 301

234 / 413

Visita delle camerate.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1162. Il capitano d'ispezione, in quelle ore del mattino che crederà, visiterà le camerate, e ne darà perciò gli ordini opportuni agli ufficiali di settimana per quanto riguarda i loro squadroni, nelle cui camerate dovranno giornalmente praticare una visita, per accertarsi della loro nettezza e dell'assestamento degli effetti diversi, così pure degli oggetti di casermaggio, sì fissi, che no. L'uffiziale di picchetto dovrà pure nel corso delle 24 ore di suo servizio visitare le camerate, e quei locali tutti che sono annotati al § 913, di cui è specialmente mallevadore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-301