Regolamento›Capo VIII
Art. 299
232 / 413Detenuti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1158. Allorchè l'uffiziale di picchetto riceve la nota dei movimenti da eseguirsi nelle prigioni, ordina al comandante la guardia di polizia di mettere in libertà senza ritardo quelli che devono uscire dalla sala di disciplina, e dalla prigione semplice.
§ 1159. All'ora della ritirata provvede similmente pei passaggi dall'una all'altra prigione, e per l'uscita da quella di rigore.
§ 1160. Le dette variazioni sono annotate sul registro modello n.° 49.
Le varie registrazioni ivi eseguite sono autenticate colla firma che vi appone ogni giorno l'ufficiale di picchetto, a mente del § 1002, ed al fine della settimana il capitano d'ispezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-299