Art. 298 · Secondo pasto dei cavalli.
RegolamentoCapo VIII

Art. 298

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Secondo pasto dei cavalli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1155. Nell'ora determinata dall'orario, e conciliabile colle varie istruzioni, vi è la riunione totale o parziale degli squadroni per la chiamata del secondo pasto dei cavalli. § 1156. La chiamata viene fatta come sta prescritto al § 1085. § 1157. Gli uffiziali visitano la tenuta qualunque ella sia, e la pulizia degli individui. Terminata questa visita, gli squadroni sono condotti alle scuderie, ed al segnale che viene dato dall'uffiziale che presiede a tale operazione, si dà la seconda razione di fieno o di biada, od ambedue, che le guardie-scuderia hanno già preparato dietro le piazze dei cavalli.
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