Regolamento›Capo VIII
Art. 292
225 / 413Assestamento delle sellerie.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1125. Ciascun squadrone ha una camera destinata per riporvi gli arnesi dei cavalli; le selle sono appese agli uncini per la correggia che avvolge il mantello, la quale è fatta passare entro la groppiera.
§ 1126. La coperta piegata nel modo prescritto per essere messa sul cavallo giace sul sedere della sella ritenuta dalla groppiera.
§ 1127. La briglia, le cui redini non saranno già avvolte intorno ad essa, ma solo fatte passare dietro la museruola ed il frontale, e ripiegate quindi sotto la testiera, sarà appesa al medesimo uncino dopo la sella. È vietato il tenere affibbiate nelle sellerie le museruole ed allacciati i barbazzali.
§ 1128. In difetto d'uncino per le selle, esse saranno adagiate su panche, e in tal caso le briglie vi saranno coricate sopra, acconciate nella guisa già espressa.
§ 1129. Quando le scuderie sono bastantemente ampie ed aerate, da non cagionare umidità, gli arnesi del cavallo si possono tener costantemente nelle medesime, sia sovrapposti od appesi alla colonna destra di ciascun cavallo, come anche appesi ad uncini espressamente infissi nel muro dietro ciascun cavallo in quelle scuderie in cui essi sono collocate su di una sola riga.
Storico versioni
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